codex (descriptus)

Questa grottesca ipotesi già indica quale sia il solo criterio preliminare di decimazione lachmannianamente valido, e dunque obbligatorio: chiamandosi descripti i codici ‘figli’, l’eliminatio codicum descriptorum. Una copia (o copia di copia) si confessa per tale quando contiene particolarità dichiarabili solo per errata interpretazione di un dato materiale del modello (per esempio lacuna corrispondente a un foglio caduto e non avvertito, oppure saltato), o anche quando contiene tutti gli errori dell’altro più alcuni specifici. In questo caso potrebbe a rigore trattarsi di derivazione di un manoscritto identico (manoscritto ‘fratello’), e pertanto di ciò che si potrebbe definire equivalente di descriptus.

(Contini 1986, 26-27)

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Cosi come il termine ‘apografo‘, anche il termine descriptus è un termine relazionale: quando un testimone z discende esclusivamente dal testimone conservato y, si dice che z è descriptus di y. A differenza del termine ‘apografo’, che indica una discendenza diretta e non presuppone necessariamente che il suo antigrafo sia conservato, il termine descriptus non richiede che la discendenza sia diretta (possono cioè intervenute copie intermedie), ma richiede invece che il testimone-fonte sia conservato.

(Chiesa 2002, 75-76)

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